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Giovedì, 18 Agosto 2005 - Sant'Elena, imperatrice
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Legge n° 675/96
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Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
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Testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi
9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389,
26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282, e dalle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali approvate in attuazione della legge n. 127 del
24 marzo 2001
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui
si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato
nel territorio dello Stato.
1-bis La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente allUnione europea
e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da
quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini
di transito nel territorio dellUnione europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente allUnione europea deve designare ai fini dellapplicazione della
presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché "larticolo 18
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo
del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per
ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è
soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali
fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante. Se il
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia
suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dellinteressato, e nei
soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui allarticolo 33,
comma 3.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i
dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o,
qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche
ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui allarticolo 13; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese
di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento
di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento
di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel
rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli
fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle
leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20,
comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati
necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile per
le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati, di destinatari della
comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi a
ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e
mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di
iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per
scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli
obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione
di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a
dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a
proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad
appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e
seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di
cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni
di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità
previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta
N.B Le disposizioni di cui agli articoli:
7, commi 3, 4, 5, 5-bis
5-ter, 5-quater e 5-quinquies
13, comma 1, lett. b)
28, comma 7
saranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione dell'art. 3, comma 1 del
decreto legislativo in corso di pubblicazione.
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di
statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare e, se designato, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di
almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui
allarticolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole lelenco aggiornato dei
responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per lesecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini
indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dellinteressato
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria,
il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente
ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento
del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e
di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di
altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è
punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti
pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per lesecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi
bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dellinteressato
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti,
od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano
effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed
e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7
e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che
siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non
siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti ladesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2,
il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i
soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di
dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il
perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
lassociazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi
fuori del relativo ambito e lente, lassociazione o lorganismo
determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui linteressato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità dintendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dellinteressato
quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. "
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche
senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le
medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi
sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti,
sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del
medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di
trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo
alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta
di dati da parte del medico di medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla
pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto delle situazioni
indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i
pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle
prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22,
comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di
incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le
professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente
la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso
in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
Articolo 24 bis
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dellinteressato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento
o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dellinteressato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge nellambito di una verifica preliminare
allinizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.".
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del
Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità. Il
giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, inparticolare quello
dell'essenzialitè dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma restando
la possibiltà di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamentedall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione,
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace
quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma
2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i
dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione
di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea "e
ricorra uno dei casi individuati ai sensi dellarticolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per lesecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione
europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati
personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita
l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo
alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o
più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al
30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine
del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di
cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del garante
1. è istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il
trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di
cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al
titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative
modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione
della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio
regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure
previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata
in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo
19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del
regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1
gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per
non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è
corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di
cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali
e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la
utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio
1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e
su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le
indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità
per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il
Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti
pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo
32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dellordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dellarticolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse
prima dellentrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione
sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 e 24-bis, ovvero del
divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre
anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. Allautore del reato, allatto dellaccertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine
per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per loggettiva difficoltà
delladempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta ladempimento alla prescrizione, l'autore del
reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
Lorgano che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in
quanto applicabili.".
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui allarticolo 36 della legge 31
dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dallentrata in vigore del
presente decreto lautore del reato può fare richiesta allautorità
giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata allarticolo 36, comma 2, della
medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. LAutorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la
protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
"Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.".
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1.Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni"..
2. La violazione delle disposizioni di cui allarticolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o,
nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui
allarticolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni
della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino
alla data del 30 giugno 2003
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d)
ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale
da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi
di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si
applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre
1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro
il 30 novembre 1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà
notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"1. è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro
e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi
i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge,
resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo
comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029
milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998
e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388,
la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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